04.
Docum.Valut.Espos.Ag.Chimici
SCUOLA…………………………
................
Indirizzo…………………………….-
Città
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
DA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI
Decreto Legislativo n. 25/2002
Integrazione Titolo VII bis ex
D.L.vo 626/94
Entrata in vigore : 23 giugno 2002
per
le attività già avviate alla data di entrata in vigore del decreto .
Scuola
....................................................................................................................…...
Con
sede in
.......................................................................................................……...
Gestisce
attività Efucative ……………. (altre attività assistenza, pulizia etc) .........….
Con
uso di sostanze chimiche.
Datore
di lavoro – direttore
……....................................................................................
Il
presente documento è stato redatto ai sensi dell’art. 4 del D.L.vo 626/94 e
dell’art. 72-quater introdotto dal D.L.vo n° 25 del 02/02/02, con lo scopo di
valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla
presenza di agenti chimici pericolosi.
Il
presente documento è da intendersi pertanto come un approfondimento della
valutazione del rischio chimico e parte integrante del Documento di valutazione
dei rischi più generale redatto ai sensi dell’art. 4 del D.L.vo 626/94.
Ai fini della presente valutazione si è
assunta la seguente definizione di agente
chimico (riportata nell’art. 72-ter comma 1 lettera a del D.L.vo 25/00):
a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici,
sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o
smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa,
siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato.
Ai fini della presente valutazione si è
assunta la seguente definizione di agente
chimico pericoloso (riportata nell’art. 72-ter comma 1 lettera b del D.L.vo
25/00):
b) agenti chimici pericolosi: 1) agenti chimici
classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3
febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche, nonchè gli agenti che
corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al
predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l’ambiente; 2)
agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto
legislativo 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche, nonchè gli agenti
che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui
al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l’ambiente;
3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base
ai punti 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute
dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche chimiche o
tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di
lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di
esposizione professionale;
Per completezza si
riporta, più in dettaglio, la richiamata definizione di sostanze e preparati
pericolosi all’art. 2 (Definizioni), comma 2, del Decreto Legislativo del
Governo n° 52 del 03/02/1997 (Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed
etichettatura delle sostanze pericolose):
Ai sensi del presente decreto sono considerati pericolosi le
sostanze ed i preparati:
a) esplosivi: le sostanze ed i preparati solidi, liquidi,
pastosi o gelatinosi che, anche senza l'azione dell'ossigeno atmosferico,
possono provocare una reazione esotermica con rapida formazione di gas e che,
in determinate condizioni di prova, detonano, deflagrano rapidamente o
esplodono in seguito a riscaldamento in condizione di parziale contenimento;
b) comburenti: le sostanze ed i preparati che a contatto con
altre sostanze, soprattutto se infiammabili, provocano una forte reazione
esotermica;
c) estremamente infiammabili: le sostanze ed i preparati
liquidi con i punto di infiammabilita' estremamente basso ed un punto di
ebollizione basso e le sostanze ed i preparati gassosi che a temperatura e
pressione ambiente si infiammano a contatto con l'aria;
d) facilmente infiammabili:
1) le sostanze ed i preparati che, a contatto con l'aria, a
temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono subire innalzamenti
termici e da ultimo infiammarsi;
2) le sostanze ed i preparati solidi che possono facilmente
infiammarsi dopo un breve contatto con una sorgente di accensione e che
continuano a bruciare o a consumarsi anche topo il distacco della sorgente di
accensione;
3) le sostanze ed i preparati liquidi il cui punto
d'infiammabilita' e' molto basso;
4) le sostanze ed i preparati che, a contatto con l'acqua o
l'aria umida, sprigionano gas estremamente infiammabili in quantita'
pericolose;
e) infiammabili: le sostanze ed i preparati liquidi con un
basso punto di infiammabilita';
f) molto tossici: le sostanze ed i preparati che, in caso di
inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, in piccolissime quantita',
possono essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche;
g) tossici: le sostanze ed i preparati che, in caso di
inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, in piccole quantita', possono
essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche;
h) nocivi: le sostanze ed i preparati che, in caso di
inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono essere letali oppure
provocare lesioni acute o croniche;
i) corrosivi: le sostanze ed i preparati che, a contatto con
i tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;
l) irritanti: le sostanze ed i preparati non corrosivi, il
cui contatto diretto, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose puo'
provocare una reazione infiammatoria;
m) sensibilizzanti: le sostanze ed i preparati che, per
inalazione o assorbimento cutaneo, possono dar luogo ad una reazione di
ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al
preparato produce reazioni avverse caratteristiche;
n) cancerogeni: le sostanze ed i preparati che, per
inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono provocare il cancro o
aumentarne la frequenza;
o) mutageni: le sostanze ed i preparati che, per inalazione,
ingestione o assorbimento cutaneo, possono produrre difetti genetici ereditari
o aumentarne la frequenza;
p) tossici per il ciclo riproduttivo: le sostanze ed i
preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono
provocare o rendere piu' frequenti effetti nocivi non ereditari nella prole o
danni a carico della funzione o delle capacita riproduttive maschili o
femminili;
q) pericolosi per l'ambiente: le sostanze ed i preparati che
qualora si diffondano nell'ambiente, presentano o possono presentare rischi
immediati differiti per una o piu' delle componenti ambientali
La CE aggiorna
periodicamente l’elenco delle sostanze pericolose, che vengono via via
pubblicate dalla Gazzeta Ufficiale, come prescritto dall’art. 18 del Decreto
Legislativo del Governo n° 52 del 03/02/1997 di seguito riportato:
Art. 18. - Elenco delle sostanze.
1. Il Ministero della sanita' cura la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'elenco delle sostanze notificate,
complete del numero CE, compilato dalla Commissione europea.
Le principali
informazioni sulle proprietà pericolose degli agenti chimici, nonchè sulla
salute e sicurezza devono essere riassunte a cura del produttore o del
fornitore in una apposita scheda di
sicurezza.
La Scuola sta
raccogliendo tutte le SCHEDE DI SIICUREZZA DEI PRODOTTI IN USO.
La Scheda
informativa deve essere fornita assieme alla sostanza o preparato; deve essere
redatta conformemente alle disposizioni del decreto del Ministro della sanità 4 aprile 1997
(Attuazione dell'art. 25,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente
classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose,
relativamente alla scheda informativa in materia di sicurezza) e periodicamente
aggiornata.
Tali obblighi sono
sanciti dai seguenti disposti di legge:
·
art. 25 del Decreto Legislativo del
Governo n° 52 del 03/02/1997 (Attuazione della direttiva 92/32/CEE
concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze
pericolose):
Art. 25. - Scheda informativa in materia di sicurezza.
1. Per consentire agli utilizzatori professionali di
prendere le misure necessarie per la protezione dell'ambiente, nonche' della
salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, il fabbricante, l'importatore o
il distributore che immette sul mercato una sostanza pericolosa deve
fornire gratuitamente, su supporto cartaceo o per via elettronica, al
destinatario della sostanza stessa, una scheda informativa in materia di
sicurezza in occasione o anteriormente alla prima fornitura; egli e' tenuto
altresì a trasmettere, ove sia venuto a conoscenza di ogni nuova informazione
al riguardo, una scheda aggiornata.
2. La scheda di cui al comma 1 deve essere redatta in lingua
italiana, nell'osservanza delle disposizioni da adottarsi con decreto del
Ministro della sanita' entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto, in conformita' alle direttive comunitarie; la scheda deve
riportare, come informazione, la data di compilazione e dell'eventuale
aggiornamento.
·
art. 9 del Decreto Legislativo n° 285
del 16/07/1998 (Attuazione di direttive comunitarie in materia di
classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi, a norma
dell'articolo 38 della legge 24 aprile 1998, n. 128):
Art. 9. - Scheda informativa in materia di sicurezza.
1. Per consentire agli utilizzatori professionali di
adottare le misure per la protezione dell'ambiente, nonchè della salute e della
sicurezza sul luogo di lavoro, il responsabile dell'immissione sul mercato di
un preparato pericoloso deve fornire gratuitamente, su supporto cartaceo
o per via elettronica, al destinatario del preparato stesso, in occasione o
anteriormente alla prima fornitura, una scheda informativa in materia di
sicurezza redatta conformemente alle disposizioni del decreto del Ministro
della sanità 4 aprile 1997,
ed è tenuto, altresì, a trasmettere, ove sia venuto a conoscenza di ogni nuova
informazione al riguardo, una scheda aggiornata.
·
art. 72-quater comma 4 del Decreto
Legislativo 626/94 come modificato dall’art. 2 del D.L.vo 25/00:
4. Fermo restando quanto previsto dai
decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285, e
successive modifiche, il fornitore o il produttore di agenti chimici pericolosi
è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori
informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio.
Ai fini della presente valutazione si è
assunta la seguente definizione di attivita’
che comporta la presenza di agenti chimici (riportata nell’art. 72-ter
comma 1 lettera c del D.L.vo 25/00):
c) attività che comporta la presenza di agenti chimici:
ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede
l’utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la
manipolazione, l’immagazzinamento, il trasporto o l’eliminazione e il
trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa.
Gli aspetti relativi agli agenti chimici
pericolosi da prendere in considerazione indicati dall’art. 72-quater al comma
1 del Decreto Legislativo 626/94 come modificato dall’art. 2 del D.L.vo 25/00,
sono :
a) le loro proprietà pericolose;
b) le informazioni sulla salute e
sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore tramite la relativa scheda
di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n.
52 e 16 luglio 1998, n. 285 e successive modifiche;
c) il livello, il tipo e la durata
dell’esposizione;
d) le circostanze in cui viene svolto
il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi;
e) i valori limite di esposizione
professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco è riportato
negli allegati VIII-ter ed VIII-quater;
f) gli effetti delle misure preventive
e protettive adottate o da adottare;
g) se disponibili, le conclusioni
tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.
Nelle tabelle
seguenti vengono riportati per ogni mansione gli agenti chimici pericolosi che
sono stati individuati a seguito dell’esame delle attività svolte nella Scuola
e delle schede di sicurezza delle sostanze e preparati presenti a Scuola.
Si riassumono
inoltre i dati e le informazioni che si ritengono significativi al fine della
valutazione del rischio per i lavoratori.
Le mansioni sono
quelle identificate nel Documento di valutazione dei rischi generale ex art. 4
del D.L.vo 626/94, di cui il presente documento è parte intgrante.
Riportiamo
un esempio
Scuola: ……………………………………………………. Area di Lavoro
(Reparto): …………………………………………………………………………………………
Mansione:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Note
Tipo |
indicare il tipo di
preparato/sostanza (vernice, solvente, diluente, lubrificante, acido,
sgrassante, detergente, inchiostro, flussante, ecc.) |
Modalità di utlizzo: |
specificare il modo in cui il
prodotto viene usato (es. spray, pennello, versato da contenitore, in vasca
aperta, a circuito chiuso, ecc.) |
Frequenza di utilizzo: |
indicare se l’uso (l’esposizione) è
continuo, quotidiano, frequente, occasionale (indicare il n° di volte al
giorno, settimana, mese, anno) eccezionale (es.: fuoriuscita accidentale,
guasto di una macchina) |
Durata di utilizzo: |
indicare la durata dell’operazione
che espone il lavoratore all’agente pericoloso |
Quantità utilizzata: |
indicare la quantità di agente
utilizzati in ogni operazione o presente (litri, kg, ecc.) |
Note: |
Indicare il tipo di contatto
ipotizzabile (attraverso la pelle, inalazione, ingestione); l’esoistenza di
eventuali VLEP o VLB; elementi significativi derivanti dalla sorveglianza
sanitaria, indagini ambientali effettuate, misure preventive e protettive ed
eventuali altri aspetti di interesse. |
Per la valutazione
del rischio si sono presi in esame in particolare i seguenti fattori:
a) le proprietà degli agenti chimici pericolosi individuati;
b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o
dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza;
c) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione;
d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza degli agenti
chimici pericolosi, compresa la quantità degli stessi;
e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici;
f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da
adottare;
g) le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria
già intraprese;
h) le conclusioni tratte da eventuali indagini e misurazioni ambientali
effettuate.
Sulla base di quanto
sopra si è preventivamente valutato se, in
relazione al tipo e alle quantità degli agenti chimici pericolosi individuati e
alle modalità e frequenza di esposizione, vi è solo un rischio moderato per la
sicurezza e la salute dei lavoratori e se le misure generali di prevenzione
sono sufficienti a ridurre il rischio.
Tale caso è stato
sinteticamente definito di rischio
moderato.
Il caso contrario,
non essendo possibile eliminare il rischio attraverso la sostituzione degli
agenti chimici pericolosi, è stato sinteticamente definito di rischio non moderato.
Nelle tabelle
seguenti si sono sintetizzati i risultati della valutazione del rischio.
Gli esposti agli
agenti chimici pericolosi sono gli addetti della Scuola così come individuati
nel Documento di valutazione dei rischi generale ex art. 4 del D.L.vo 626/94 di
cui il presente documento è parte integrante.
MANSIONE |
REPARTO |
LIVELLO DI RISCHIO |
NOTE |
Addetto cucina |
|
moderato |
a.c.p. poco volatili; esposizione
ridotta; installata aspirazione efficace |
Addetto pulizie |
|
non moderato |
a.c.p. vcolatili, presenti in
miscela; esposizione prolungata e frequente;. |
Addetto gestione laboratorio chimica-bio |
|
moderato |
a.c.p. poco volatili; esposizione
breve e poco frequente; quantità modeste; uso di guanti. |
L’art. 72-quater comma 2 del D.L.vo 626/94 come modificato dal D.L.vo
25/02, richiede di indicare le misure che sono state adottate ai sensi
dell’art. 72-quinquies (Misure e
principi generali per la prevenzione dei rischi).
Per misure generali
di prevenzione e protezione si intendono quelle che tendono ad eliminare i rischi derivanti da agenti chimici
pericolosi o ridurli al minimo mediante i seguenti interventi:
a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di
lavoro;
b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative
procedure di manutenzione adeguate;
c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero
essere esposti;
d) riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione;
e) adozione di misure igieniche adeguate;
f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di
lavoro in funzione delle necessità della lavorazione;
g) adozione di metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che
garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell’immagazzinamento e nel
trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonchè dei rifiuti
che contengono detti agenti chimici.
In particolare sono
state applicate le seguenti misure.
MISURE
TECNICHE |
·
Le lavorazioni sono svolte con
attrezzature idonee e materiali adeguati |
·
Viene svolto un programma
delle manutenzioni ordinarie adeguato |
·
Attrezzature e impianti sono
progettati tenendo conto della sicurezza dei lavoratori nei processi
produttivi con presenza di agenti chimici pericolosi |
·
L’organizzazione dei sistemi
di lavoro tiene conto della sicurezza dei lavoratori |
MISURE
ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI |
·
Si sostituiscono per quanto
possibile gli agenti chimici pericolosi con altri meno pericolosi |
·
Si limita per quanto possibile
l’uso degli agenti chimici pericolosi durante il lavoro |
·
Si riduce al minimo per quanto
possibile il numero degli esposti agli agenti chimici pericolosi |
·
Si riduce al minimo la durata
delle esposizioni dei lavoratori agli agenti chimici pericolosi |
·
Si riducono al minimo le
quantità di agenti chimici pericolosi utilizzati nelle lavorazioni |
·
Si riducono al minimo per
quanto possibile le quantità di agenti chimici pericolosi stoccati in azienda |
·
Gli agenti chimici pericolosi
sono accumulati nei luoghi di lavoro nella quantità non superiore a quella
necessaria per la lavorazione giornaliera. |
·
Si è regolamentato l’accesso
ai luoghi con presenza di agenti chimici pericolosi |
·
Le lavorazioni con presenza di
agenti chimici pericolosi sono
effettuate in luoghi separati per non esporre lavoratori addetti ad altre
lavorazioni |
·
Si applicano modalità di
lavoro che riducono al minimo la dispersione degli agenti chimici pericolosi |
·
Sono applicate procedure per
le operazioni particolari che possono comportare esposizioni anomale ad
agenti chimici pericolosi (drenaggi, rabbocchi, svuotamenti, spurghi,
regolazioni, manutenzioni, prelievi di campioni) |
·
I locali e le attrezzature di
lavoro con presenza di agenti chimici pericolosi sono puliti accuratamente e
frequentemente |
·
Il trasporto, lo stoccaggio e
lo smaltimento degli agenti chimici pericolosi vengono effettuati secondo
criteri di sicurezza |
·
I lavoratori addetti al
trasporto e all'impiego degli agenti chimici pericolosi dispongono dei
necessari mezzi di protezione. |
·
La raccolta e
l’immagazzinamento dei residui delle lavorazioni e dei rifiuti contenenti
agenti chimici pericolosi avviene secondo criteri di sicurezza |
·
All’ingresso dei locali e presso
le attrezzature di lavoro con presenza di agenti chimici pericolosi è esposta
una cartellonistica che evidenzia i rischi e le norme di sicurezza da
osservare |
MISURE
IGIENICHE |
·
Si adottano le misure
igieniche adeguate ai rischi che presentano gli agenti chimici pericolosi
presenti |
·
Sono in dotazione indumenti
protettivi adeguati agli agenti chimici pericolosi presenti |
·
Sono presenti servizi igienici
dotati di docce, spogliatoi e lavandini in numero adeguato. |
·
Sono installate fontanelle
lavaocchi in corrispondenza delle zone di lavoro con presenza di agenti
chimici pericolosi. |
·
Sono in dotazione armadietti
in numero adeguato |
·
Gli indumenti di lavoro sono
conservati separatamente da quelli civili. |
·
Esiste il divieto di fumare,
mangiare, bere nelle zone di lavoro con presenza di agenti chimici
pericolosi. |
3. MISURE SPECIFICHE
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE APPLICATE
L’art. 72-quater comma 2 del D.L.vo 626/94 come modificato dal D.L.vo
25/02, richiede di indicare le misure che sono state adottate ai sensi dell’art.
72-sexies (Misure specifiche di protezione e prevenzione).
Per misure specifiche
di prevenzione e protezione si intendono quelle che tendono a ridurre i rischi derivanti dagli agenti chimici
pericolosi (qualora la natura dell’attività non consenta la sostituzione degli
agenti pericolosi con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non
siano o siano meno pericolosi per la salute dei lavoratori) mediante i seguenti
interventi:
a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici,
nonchè uso di attrezzature e materiali adeguati;
b) adozione di appropriate misure organizzative e di protezione
collettive alla fonte del rischio;
c) adozione di misure di protezione individuali, compresi i dispositivi
di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi
l’esposizione;
d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 72-decies
e 72-undecies del D.L.vo 626/94 come modificato dal D.L.vo 25/02.
e) misurazione, periodica e in occasione di modifiche delle esposizioni,
degli agenti chimici pericolosi.
In particolare sono
state applicate le seguenti misure.
3.1. MISURE TECNICHE
· Vengono
effettuati controlli tecnici sulle attrezzature e gli impianti per mantenere al
minimo il rischio di esposizione ad agenti chimici pericolosi
· Gli
agenti chimici pericolosi sono confinati e ben stoccati
· I
rivestimenti dei pavimenti e delle pareti dei locali con presenza di agenti
chimici pericolosi consentono una pulizia facile e completa
· Gli
agenti chimici pericolosi che possono reagire tra loro dando luogo ad effetti
pericolosi sono immagazzinate in luoghi separati
3.2. MISURE
ORGANIZZATIVE, PREVENTIVE E DI PROTEZIONE COLLETTIVE
· Si
effettua un controllo sistematico del grado di pulizia
· Le
schede di sicurezza di tutte le agenti chimici pericolosi presenti a scuola e
sono raccolte e tenute a disposizione dei lavoratori o dei loro rappresentanti
· Viene
evitata la formazione di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o
chimicamente instabili mediante una ventilazione adeguata e buoni ricambi
d’aria durante l’uso delle sostanze chimiche.
· I
contenitori di agenti chimici pericolosi hanno chiusura ermetica o tale da
impedire il contatto con i lavoratori
· I
recipienti per materiali che provocano emanazioni sgradevoli sono lavati
frequentemente e, se necessario, disinfettati
· I
recipienti contenenti agenti chimici pericolosi portano indicazioni di
sicurezza, contrassegni ed etichette in conformità alla normativa specifica
vigente
3.3. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
·
In tutte le aree di lavoro con presenza
di agenti chimici pericolosi i lavoratori hanno in dotazione i seguenti DPI
MANSIONE |
D.P.I. |
NOTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
·
I lavoratori sono tenuti a controllare,
usare e conservare correttamente i D.P.I. ricevuti in dotazione e a segnalarne
tempestivamente l’usura o la rottura.
·
Si adottano misure protettive
particolari per i lavoratori ipersuscettibili ad agenti chimici pericolosi
(prevedere eventuale sorveglianza sanitaria da parte di un Medico Competente).
3.4. EVENTUALE
SORVEGLIANZA SANITARIA
Sono sottoposti a
sorveglianza sanitaria tutti i lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi
classificabili come molto tossici,
tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo.
· I
lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi sono sottoposti ad un controllo
sanitario preventivo e periodico con cadenza annuale o secondo le prescrizioni
del medico competente
· Viene
eseguito il monitoraggio biologico per tutti i lavoratori esposti ad agenti
chimici pericolosi che hanno un VLB (valore limite biologico)
· I
risultati anonimi del monitoraggio biologico sono allegati al documento di
valutazione dei rischi
· Sono
adottate misure preventive e protettive particolari che il medico competente
ritiene necessarie per singoli lavoratori a seguito di risultanze di esami
clinici e biologici
· Il
medico competente istituisce e aggiorna per ogni lavoratore sottoposto a
sorveglianza sanitaria una cartella sanitaria e di rischio custodita presso
l’azienda
· Nella
cartella sanitaria e di rischio di ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza
sanitaria sono specificati i livelli di esposizione professionali individuali
ricavati da eventuali analisi ambientali
Sulla base della
valutazione del rischio chimico effettuata, si è proceduto alla verifica
dell’adeguatezza delle misure preventive e protettive esistenti.
Si indicano di
seguito quali miglioramenti, ampliamenti e/o integrazioni delle misure di
prevenzione e protezione si è ritenuto opportuno prevedere al fine di ridurre
al minimo il rischio da agenti chimici pericolosi.
Si sono associati
alle singole misure sia il livello di rischio (calcolato con lo stesso criterio
basato sulla probabilità/gravità descritto nel Documento della valutazione dei
rischi generale) sia il termine di attuazione (data entro cui è prevista
l’attuazione della misura).
MISURE
GENERALI |
|||
·
Si prevede il miglioramento
delle attrezzature e dei materiali utilizzati |
|||
LDR
= |
|
TERMINE
DI ATTUAZIONE = |
|
·
Si prevede il miglioramento
del programma delle manutenzioni ordinarie |
|||
LDR
= |
|
TERMINE
DI ATTUAZIONE = |
|
·
Si prevede l’intervento sulle
attrezzature e sui DPI in dotazione per migliorare i livelli di sicurezza per
i lavoratori nelle attività con presenza di agenti chimici pericolosi |
|||
LDR
= |
|
TERMINE
DI ATTUAZIONE = |
|
·
Si prevede di sostituire gli
agenti chimici pericolosi con altri meno pericolosi |
|||
LDR
= |
|
TERMINE
DI ATTUAZIONE = |
|
·
Si prevede di limitare l’uso
degli agenti chimici pericolosi durante il lavoro |
|||
LDR
= |
|
TERMINE
DI ATTUAZIONE = |
|
·
Si prevede di ridurre numero
degli esposti agli agenti chimici pericolosi |
|||
LDR
= |
|
TERMINE
DI ATTUAZIONE = |
|
·
Si prevede di ridurre la
durata delle esposizioni dei lavoratori agli agenti chimici pericolosi |
|||
LDR
= |
|
TERMINE
DI ATTUAZIONE = |
|
·
Si prevede di ridurre le
quantità di agenti chimici pericolosi utilizzati nelle lavorazioni |
|||
LDR
= |
|
TERMINE
DI ATTUAZIONE = |
|
·
Si prevede di ridurre le
quantità di agenti chimici pericolosi stoccati |
|||
LDR
= |
|
TERMINE
DI ATTUAZIONE = |
|
·
Si prevede di migliorare i
livelli dei sicurezza con cui
avvengono la raccolta e l’immagazzinamento dei rifiuti contenenti agenti chimici
pericolosi |
|||
LDR
= |
|
TERMINE
DI ATTUAZIONE = |
|
·
Si prevede di integrare la
cartellonistica all’ingresso dei locali e presso le attrezzature di lavoro
con presenza di agenti chimici pericolosi che evidenzia i rischi e le norme
di sicurezza da osservare |
|||
LDR
= |
|
TERMINE
DI ATTUAZIONE = |
|
·
Si prevede di migliorare le
misure igieniche per adeguarle ai rischi che comportano gli agenti chimici
pericolosi presenti |
|||
LDR
= |
|
TERMINE
DI ATTUAZIONE = |
|
·
Si prevede di integrare e
migliorare per i casi individuati la dotazione di indumenti di lavoro in modo
da adeguarli agli agenti chimici pericolosi presenti |
|||
LDR
= |
|
TERMINE
DI ATTUAZIONE = |
|
·
Si prevede di integrare i
servizi igienici con docce, spogliatoi e lavandini in numero adeguato. |
|||
LDR
= |
|
TERMINE
DI ATTUAZIONE = |
|
·
Si prevede di integrare gli
armadietti per facilitare la conservazione degli indumenti di lavoro in
luoghi separati da quelli civili. |
|||
LDR
= |
|
TERMINE
DI ATTUAZIONE = |
|
·
Si prevede di estendere il
divieto di fumare, mangiare, bere nelle zone di lavoro con presenza di agenti
chimici pericolosi. |
|||
LDR
= |
|
TERMINE
DI ATTUAZIONE = |
|
·
Si prevede di organizzare il
sistema di raccolta e aggiornamento delle schede di sicurezza di tutti gli
agenti chimici pericolosi presenti in azienda, tenendole a disposizione dei
lavoratori o dei loro rappresentanti |
|||
LDR
= |
|
TERMINE
DI ATTUAZIONE = |
|
·
Si prevede di conservare i
recipienti adibiti al trasporto di agenti chimici pericolosi in luoghi
appositi e separati (con l’indicazione di pieno o vuoto quando necessaria) |
|||
LDR
= |
|
TERMINE
DI ATTUAZIONE = |
|
·
Si prevede di rinnovare i
contrassegni, le etichette e le indicazioni di sicurezza dei recipienti
contenenti agenti chimici pericolosi |
|||
LDR
= |
|
TERMINE
DI ATTUAZIONE = |
|
·
Si prevede di estendere la
sorveglianza sanitaria per tutti i lavoratori esposti ad agenti chimici
pericolosi classificabili come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti,
irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo sentito il parere del medico
competente |
|||
LDR
= |
|
TERMINE
DI ATTUAZIONE = |
|
E’ previsto l’aggiornamento della valutazione del rischio chimico con
periodicità biennale.
Se si modificato le
condizioni di rischio occorre riprocedere a nuova valutazione del rischio.
Implicano la
modifica del quadro di rischio :
-
l’inserimento di sostanze chimiche
quando non previste;
-
l’uso di sostanze chimiche pericolose
quando prima erano impiegate sostanze non pericolose;
-
l’attivazione di processi di lavoro che
espongono a sostanze chimiche pericolose;
-
il cambiamento della sostanza chimica
in uso .
FIRMATO: DATA:.......................
Il datore di lavoro:
..................................................................................
Altre figure che hanno contribuito alla preparazione del
documento o firmano per presa visione:
Il Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione:
..................................................................................
Il Medico
competente:
..................................................................................
Il Rappresentante
dei lavoratori per la Sicurezza:
.................................................................................
ALLEGHIAMO UN ESEMPIO
A CUI E’ POSSIBILE RIFERIRSI
Tratto
da ambientesicurezza quindicianle del sole24ore n.14 luglio 2002
Operazioni
di pulizia dei locali ove si lavora e pulizia suppelettili. |
Eventuali
appunti : Lavorazioni
attuate anche con ditte terze in appalto – si attua l’art. 7 , D. Lgs. N.
626/1994 |
Operazioni
di pulizia dei locali, attrezzi, cucine ove si prepara e conservano le
vivande anche in accordo con la normatica HACCP. |
|
Utilizo
di detersivi e detergenti con opportuna diluizione per pulizia dei locali |
|
Inserimento
detersivi e detergenti nelle lavatrici con opportuna diluizione nel locale
lavanderia. |
|
Analisi
e miscelazione sostanze chimiche in attività di laboratorio didattico. |
|
REPARTI DI
LAVORO A RISCHIO CHIMICO |
|||
|
Eventuali
appunti |
||
Aule
Locali di lavoro |
|
||
Cucina
e depositi |
|
||
Lavanderia
interna |
|
||
Laboratorio |
|
||
SOSTANZE CHIMICHE UTILIZZATE
Sostanza
chimica o processo di lavoro |
Rischio
rilevato dalla lettura schede tossicologiche e di rischio o dati ambientali
eventuali – Classificazione di rischio . |
N.B. : i
nominativi delle sostanze sono di pura fantasia |
N.B.:
in neretto vengono evidenziati i prodotti classificati
pericolosi e che possono generare un pericolo grave |
|
2
Analisi dei
locali didattici
|
X1
per pulizia piatti e stoviglie |
Classificato
non pericoloso - non buttare negli
occhi ma proteggersi – rischio di potenziali lesioni corneali – per le mani
usare i guanti e le creme nutrienti – non ingerire – non sussiste il rischio
per inalazione. |
X2
per lavaggio tessuti di cotone, lino, ecc. in lavatrice |
Detersivo
in polvere – non pericoloso – non buttare negli occhi ma proteggersi – non
inalare per la presenza di un rischio di irritazione dell’apparato
respiratorio – irritante per la pelle quindi è necessario usare i guanti –
non ingerire – in caso di dispersione a terra aprire le finestre per un
efficace ricambio d’aria. |
Candeggina
– per bucato a mano o in lavatrice. |
Evitare
il contatto con gli occhi e proteggersi , usare i guanti per proteggere la
cute, non respirare e ventilare i locali in caso di spargimento a terra – non
ingerire – Non classificato. |
Alcool
per disinfezione |
Non
respirare a lungo, in caso di spargimenti a terra ventilare i locali, non
ingerire – non classificato . |
X3
Cloroattivo per cucina – detergente in polvere leggermente abrasivo –il cloro
ha la funzione sanificante. |
Prodotto
classificato non pericoloso – proteggere gli occhi durante l’uso in quanto
sussiste il rischio di congiuntivite – non ingerire – usare i guanti durante
l’uso – in caso di dispersione può dare effetti di leggera irritazione delle
vie respiratorie – ventilare in tal caso il luogo di lavoro |
I C –
prodotto detergente liquido per igiene scarichi contro occlusioni |
Classificato come
corrosivo (come tutti i prodotti di questo genere). E’ indispensabile
proteggere gli occhi durante l’uso per gravi lesioni corneali in caso di
contatto – usare i guanti impermeabili per evitare il contatto con la pelle –
può provocare ustioni – non ingerire – ventilare durante l’uso in quanto può
dare effetti di leggera irritazione alle vie respiratorie e bruciore. Classificato
come corrosivo riporta le seguenti frasi di rischio sull’etichetta: -
Provoca gravi ustioni -
Conservare fuori dalla portata dei bambini -
in caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente
con acqua; -
togliersi di dosso gli indumenti contaminati -
in caso di contatto con la pelle lavarsi abbondantemente
con acqua; -
usare guanti, e proteggere gli occhi e la faccia (vedi
visiera integrale a disposizione) -
Classificato pericoloso |
SOAP
– sapone |
Non
pericoloso : in ogni caso non ingerire e non buttare direttamente negli occhi
|
SOAP
2 – sapone |
Non
pericoloso : non ingerire |
I.D.A.
– detergente liquido concentrato per
pulizie pavimenti |
Non
pericoloso – proteggere gli occhi durante il travaso e uso – rischio bruciori
agli occhi , possibili lesioni corneali – non ingerire – la pelle si irrita
per contatto prolungato e quindi usare i guanti – nessun rischio per
inalazione |
SOFT
– per bucato – ammorbidente liquido |
Non pericoloso : proteggere gli occhi durante
l’uso per possibili lesioni corneali – può dare leggere irritazioni alla
pelle e quindi usare i guanti – non ingerire – nessun rischio per inalazione. |
I A –
soluzione concentrata a base acida per la neutralizzazione dei tessuti di
cotone , lino, canapa. |
Prodotto
irritante : conservare fuori dalla portata dei bambini – in caso di contatto
con gli occhi e la pelle lavarsi con acqua – usare quindi i guanti e la
visiera protettiva – per inalazione può dare un leggero prurito e irritazione
delle prime vie respiratorie – ventilare l’area d’uso in particolare in caso
di spargimenti – è da evitare il contatto con gli occhi secondo i dati rilevati
sull’etichetta del prodotto – non miscelare con ipocloriti (candeggina) in
quanto può sviluppare gas di cloro pericolosi
- contiene acido acetico . Classificato
pericoloso. |
ICI
NEUTRO - detergente liquido
concentrato |
Non
pericoloso – proteggere gli occhi durante l’uso per rischio di danni agli
occhi – nessun danno per la pelle ma proteggere con i guanti
- non ingerire – nessun rischio
da inalazione. |
I ALCALINO –
detergente liquido concentrato |
Classificato
come corrosivo e quindi pericoloso – proteggere con attenzione gli occhi,
proteggere la pelle per rischio ustioni e scottature, non ingerire, per le
vie respiratorie può dare un leggero bruciore e possibile irritazione –
ventilare l’area di lavoro – togliersi di dosso gli indumenti contaminati nel
caso d’uso – contiene sodio idrato corrosivo |
ICS. L extra
– detergente liquido per lavaggio stoviglie in macchina lavastoviglie . |
Classificato
corrosivo e quindi pericoloso – proteggere gli occhi durante l’uso , usare i
guanti durante l’uso , non ingerire e può dare una leggera irritazione alle
vie respiratorie – ventilare i luoghi di lavoro – provoca gravi ustioni in
caso di contatto – contiene idrossivo di potassio |
Analisi
del reparto cucina
N.B.
nei
reparti sono presenti alcuni monoblocco cucina con cappa aspirante
2.1.1.1 D9 – detergente per forni |
Classificato
come pericoloso in quanto per contatto provoca gravi ustioni – rischio di
gravi lesioni oculari per contatto – quindi proteggere gli occhi , il viso e
la pelle (in particolare usare guanti ) – evitare quanto possibile
l’inalazione del prodotto e ventilare durante l’uso. |
2.1.1.2 Detergente universale D2 |
Prodotto
Xn nocivo – quindi pericoloso Nocivo
per inalazione, irritante per gli occhi , per le vie respiratorie, irritante
per la pelle – occorre proteggersi il viso e le mani, ventilare in caso d’uso
per ridurre il livello di aerosol aerodisperso TLV Monoetanolammina 6,000 mg/m 3 – per ridurre tale limite
ventilare abbondantemente durante l’uso . |
2.1.1.3 Detergente igienizzante D 10 |
Pericoloso
Xn nocivo – non ingerire – proteggere gli occhi e la pelle – irritante TLV
Monoetanolammina 6,000 mg/m 3 , ventilare durante l’uso |
LE
–sapone lavamani |
Nessun
pericolo |
2.1.1.4 SA disinfettante cloroattivo |
Corrosivo
e quindi pericoloso – a contatto con gli acidi libera gas tossico – provoca
grandi ustioni – proteggere il viso e la pelle – ventilare con cura durante
l’uso – non ingerire – non mischiare assieme ad altri prodotti. |
Analisi
del locale lavanderia
Nel locale
lavanderia di usano : 1) IA |
Si
veda la precedente analisi : pericoloso |
2)
IC NEUTRO |
Si
veda la precedente analisi: non pericoloso |
3)
I ALCALINO |
Si
veda la precedente analisi : pericoloso |
4)
SOFT – ammorbidente |
Si
veda la precedente analisi : non pericoloso |
Candeggiante
– soluzione a base di cloro ad azione sbiancante |
Classificato
come corrosivo e quindi pericoloso – provoca ustioni – proteggere il viso e
la pelle durante l’uso –ventilare i locali durante i travasi e l’uso –
togliersi gli indumenti contaminati . |
TEMPI
DI ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SUL RISCHIO CHIMICO
Attuazione
entro tre mesi dalla sua entrata in vigore : il 12 aprile 2002 (per le attività
già avviate alla data di entrata in vigore del D. Lgs. N. 25/2002)
N.B. Se si modificato le condizioni di rischio
occorre riprocedere a nuova valutazione del rischio.
Implicano
la modifica del quadro di rischio :
-
l’inserimento di sostanze chimiche quando non previste;
-
l’uso di sostanze chimiche pericolose quando prima erano
impiegate sostanze non pericolose;
-
l’attivazione di processi di lavoro che espongono a sostanze
chimiche pericolose;
-
il cambiamento della sostanza chimica in uso .
2.1.1.5 NOTE E MODIFICHE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ |
N.B.: A questo punto , determinata l’attività di
lavoro, il reparto e la tipologia di sostanza in uso si procede alla
classificazione del rischio per gli addetti ai lavori e alla elencazione delle
misure preventive attuate. In questo modo il documento risulta di facile
comprensione da parte degli attori della sicurezza aziendali. APPROFONDIMENTO
DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER ADDETTI
AI LAVORI Classificazione
del rischio – Misure preventive e protettive attivate. 2.1.1.5.1 LIVELLO 0 – non rischioSono presenti lavoratori subordinati
esposti ad agenti chimici non pericolosi
e che comunque non presentano un rischio per
la salute (valutazione di tutti i rischi presenti anche in base alla sentenza
della Corte di Giustizia Europea del 15 novembre 2001) 2.1.1.5.2 OppureSono assenti le sostanze chimiche in
lavorazione : [ ]
sono assenti le sostanze chimiche – la valutazione termina qui per
assenza di rischio [X] sono presenti sostanze chimiche generiche
senza rischio per il lavoratore Per tale secondo
punto si attuano le comuni procedure di lavoro per i prodotti di uso e
consumo tra cui : 1) mezzi personali di protezione in
dotazione ai lavoratori per lo specifico rischio tra cui i guanti impermeabili, la visiera protettiva o gli
occhialini, la divisa da lavoro standard; 2) ventilare i locali durante l’uso
delle sostanze chimiche anche se possiedono un rischio ridotto tramite le
aperture; 3) conservazione dei prodotti chimici
nei loro contenitori lontano dalla portata dei bambini e degenti . Ricadono in tale
classe di rischio gli utilizzatori di alcool disinfettante e prodotti chimici
semplici – rischio per tutti i reparti di lavoro generalizzato. LIVELLO 1 – rischio basso da sostanze
chimiche generiche non pericolose. Le sostanze chimiche presenti sono generiche e non pericolose ma presentano dei rischi per la salute dei lavoratori che le utilizzano da consultazione delle schede tossicologiche o da dati ambientali (si veda allegato precedente). Dalla consultazione
delle schede tossicologiche quali rischi si sono rilevati :: 1) rischio agli occhi per irritazioni o
danni corneali; 2)
rischio alla
pelle per irritazioni ; 3)
irritazioni
apparato respiratorio di lieve entità; 4)
contatto di
terzi non autorizzati ; 5)
ingestione
vietata in tutti i prodotti. Quali
reparti concernono i rischi sopra definiti : Sono
rischi tipici delle sostanze chimiche in uso. Ogni attività di lavoro ha in
uso sostanze chimiche con questi rischi pertanto la tutela va attuata a tutti
i livelli in modo similare . Sono prodotti di uso generale per la pulizia dei
reparti. |
MISURE
PREVENTIVE PERSONALI (LIVELLO 1)
Date
in dotazione ai lavoratori esposti nell’uso del prodotto chimico non pericoloso
Guanti
impermeabili specifici |
Visiera
protettiva per occhi |
Scarpe
con suola antiscivolo |
Indumenti
da lavoro standard |
Pettoralina
impermeabile per addetti ai lavori in particolare per operazioni di travaso |
|
|
|
|
|
IL
LIVELLO, IL TIPO E LA DURATURA DELL’ESPOSIZIONE ALL’AGENTE CHIMICO NON
PERICOLOSO (LIVELLO 1)
Modesto
– tipico dell’attività di pulizia dei reparti degenti e cucina |
In
lavanderia il prodotto chimico è caricato nelle macchine secondo i vari cicli
di lavaggio – è un rischio maggiore rispetto agli altri settori operativi
visto l’uso più massiccio |
I
tempi sono difficilmente stimabili |
Il
contatto è di tipo diretto durante le operazioni di pulizia e indiretto
nell’uso delle macchine (salvo le operazioni di travaso) |
Sono
messe a disposizione degli addetti ai lavori le schede tossicologiche. Ogni
piano di lavoro, in apposito armadio, contiene le schede tossicologiche dei
prodotti chimici. La copia della presente analisi è messa a disposizione del
medico competente e del RLS lavoratori per ogni osservazione di merito.
Si
prevede l’organizzazione tramite il servizio di prevenzione di una riunione con
il personale per esplicare tali novità.
þ
i prodotti chimici vanno lasciati nei loro appositi contenitori;
þ
vanno conservati in locali separati chiusi a chiave o in
appositi armati protetti dai degenti e terzi;
þ
le schede tossicologiche vanno lette con attenzione da tutti
i lavoratori utilizzatori;
þ
i contenitori vuoti vanno smaltiti correttamente senza disperdere
il contenitore stesso nell’ambiente;
þ
i quantitativi di sostanze chimiche vanno usate con
moderazione secondo i quantitativi prescritti nelle schede tossicologiche e
nelle istruzioni d’uso riportate sull’etichetta del prodotto in uso ;
þ
in lavanderia è esposta la segnaletica di sicurezza
specifica ed informativa D. Lgs. N. 493/1996.
Livello di
rischio : conclusione .
Si
è determinato che per i prodotti di pulizia dei locali degenti e cucina, quelli
che nell’elenco non sono evidenziati in neretto, sussiste un rischio basso
visto l’impiego non costante, vista la loro diluizione alla fonte di
produzione, visto l’uso indiretto in lavanderia (in quanto contenuti e captati
dalle macchine di lavoro) e viste le procedure di sicurezza adottate.
A
questo punto si procede all’analisi delle sostanze pericolose classificate in
questo modo dalla scheda tossicologica o per la presenza di TLV di esposizione
(vedi D. Lgs. N. 25/2002)
SOSTENZE
CHIMICHE PERICOLOSE E RISCHI CORRELATI
(dall’elenco
delle sostanze chimiche utilizzate)
SOSTANZA |
LAVORAZIONE |
3
RISCHIO
Dalla scheda tossicologica o dal
processo di lavoro |
IC DETERGENTE |
Detergente liquido
per bagni in uso nei reparti degenti |
CORROSIVO per gli
occhi e la pelle – irritazione leggera apparato respiratorio |
I A SOLUZIONE ACIDA |
Soluzione
concentrata a base acida per la neutralizzazione dei tessuti di cotone, ecc.
– uso nei reparti degenti . Usato anche in lavanderia |
IRRITANTE –danni
agli occhi e alla pelle – irritazione all’apparato respiratorio – non
miscelare con candeggina per rilascio gas di cloro pericolosi |
I ALCALINO |
Detergente liquido
concentrato – reparti degenti. Usato anche in lavanderia |
CORROSIVO per gli
occhi e la pelle – rischio ustioni e scottature – leggero bruciore e
irritazioni all’apparato respiratorio |
ICS L. extra lavaggio stoviglie |
Detergente liquido
per lavaggio stoviglie – uso nei reparti degenti |
CORROSIVO per occhi
e pelle –rischio di gravi ustioni |
D9 detergente forni |
Detergente per
forni – uso in cucina |
PERICOLOSO per
gravi ustioni da contatto e gravi lesioni per gli occhi – evitare inalazione |
D2 detergente |
Detergente
universale – uso in cucina |
NOCIVO – nocivo per
inalazione, irritante per gli occhi e
per la pelle |
D10 detergente |
Igienizzante – uso
in cucina |
NOCIVO |
SA disinfettante |
Disinfettante
cloroattivo –uso in cucina |
CORROSIVO provoca
grandi ustioni |
Candeggiante |
Candeggiante usato
in lavanderia |
CORROSIVO |
|
|
|
Il livello, il
tipo e la durata dell’esposizione
Contatto
diretto durante la pulizia – la principale protezione è data dall’uso dei DPI e
della ventilazione dei locali con l’apertura dei serramenti esistenti.
Durante
l’uso delle macchine di lavanderia non sussiste contatto salvo le operazioni di
caricamento e scaricamento dei contenitori di stoccaggio.
I
prodotti sono in utilizzo occasionale in base alle esigenze di pulizia.
Circostanze
d’uso dell’agente chimico e i quantitativi in gioco:
-
operazioni di pulizia per reparti e cucina;
-
operazioni di lavaggio suppellettili a mano o a macchina nei
reparti;
-
lavaggio a macchina in lavanderia.
Quantitativi
modesti nei reparti e cucina – quantitativi maggiori in lavanderia ma in uso
nelle macchine di lavaggio (contatto indiretto salvo operazioni di travaso).
I
Valori Limite Ponderati (VLP) definiti dalle schede tossicologiche (o altre
fonti per esempio IARC) a cui possono risultare esposti i lavoratori al fine di
ridurre potenzialmente al minimo il
rischio espositivo (ma senza eliminarlo in quanto tecnicamente improbabile) sono
i seguenti :
(si
vedano anche i Valori Limiti Biologici determinati dalla scheda tossicologica
ove previsti).
Sostanza |
VLP |
VL Biologico |
D2 – cucina - detergente |
Monoetanolammina 6,000 mg/m 3 |
n.d. |
D10 – cucina - igienizzante |
Monoetanolammina 6,000 mg / m 3 |
|
|
Quindi è importante ventilare durante l’uso – in cucina
sono presenti anche gli aspiratori e le cappe aspiranti – in lavanderia sono
presenti gli elettroaspiratori |
|
Non
si sono rilevati dalla lettura schede altri TLV.
Misure preventive e protettive da attuare anche in base alle indicazioni del produttore e fornitore della sostanza chimica e in base all’art. 72 – quinquies
(misure di
prevenzione generali).
Messa
a disposizione per ogni addetto all’uso delle sostanze chimiche dei seguenti
DPI per tutti i reparti di lavoro:
-guanti
specifici per le sostanze chimiche impermeabili e con adeguata resistenza
meccanica;
-
indumenti da lavoro standard;
-
pettoralina impermeabile per travaso sostanze chimiche;
-
occhiali protettivi o visiera protettiva;
-
mascherine per agenti chimici tipo usa e getta con filtro P2
per travaso sostanze in lavanderia e pulizia forni in cucina;
-
scarpe con suola antiscivolo ;
-
messa a disposizione delle schede tossicologiche dei
prodotti chimici ;
-
l’uso dei DPI è indispensabile in particolare nelle
operazioni di travaso delle sostanze chimiche in lavanderia;
-
esposizione segnaletica di sicurezza in lavanderia (pericolo
acidi corrosivi , usare i DPI);
-
presenza in lavanderia di aperture per ricambio aria;
-
presenza in cucina di aperture per il ricambio aria ;
-
avviare la cappa di aspirazione forni anche durante le
operazioni d pulizia per favorire una maggiore aspirazione dell’aria;
-
presenza nei reparti di aperture per il ricambio aria.
Azioni
di sorveglianza sanitaria intraprese.
Vedi
protocollo sanitario medico competente – copia della presente valutazione è
stata consegnata al medico competente.
Il
medico competente nella sorveglianza sanitaria annuale considera il rischio
chimico a cui risultano esposti i lavoratori addetti ai reparti consultando e
collaborando alla stesura della presente relazione di valutazione del rischio
chimico .
Conclusione
sul livello di rischio pericoloso
In
base alla valutazione precedente e all’attuazione di adeguate misure preventive
e protettive, il datore di lavoro ritiene che i proprio lavoratori subordinati
risultino esposti ad un livello di rischio MODERATO per le sostanze pericolose
e ad un livello BASSO per le sostanze non pericolose. Non si procede
all’applicazione delle misure preventive specifiche per la classe di rischio
maggiore e all’analisi strumentale per determinare il livello di esposizione.
Assente
nella realtà considerata.